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La Tarsu sui garage è inapplicabile

 
Salvatore Pisciotta
Salvatore Pisciotta
14 febbraio 2012 - 11:32

Importanti novità in materia di imposizione tributaria ed in particolar modo all’applicazione della TARSU (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani) ai garage, cantine e solai.
Protagonista della vicenda a difesa dei contribuenti è il Codacons che ha condotto il ricorso in Commissione Tributaria Regionale. L’Avv.Floriana Pisani, responsabile dell’Ufficio Legale della Codacons, è riuscita a dimostrare che la tassa sui rifiuti non è dovuta per i garage.
La Commissione Tributaria Regionale ha emesso le sentenze n. 483/34/11, 453/34/11, 450/34/11, 452/34/11, 451/34/11 ed ha dato ragione agli utenti che hanno fatto valere il loro diritto, sancendo importanti principi in tema di Tarsu garage.
Infatti le sentenze sottolineano come, secondo la comune esperienza, il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand’anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Inoltre il contribuente stesso non ha l’onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il comune classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti.
Facendo riferimento alle sentenze sopra richiamate, i giudici tributari di appello chiarito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell’uomo quale fattore di produzione di rifiuti urbani.
L’avvocato Pisani ha sostenuto con successo che la circolare 22 giugno 1994 n. 95/E della direzione generale fiscalità locale “ha chiarito che devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali”.
Nella fattispecie è stato affermato che “essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo (quello materiale di scendere dall’automezzo ricoverato, di chiudere la portiera e di serrare la porta di accesso, operazione quest’ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l’uomo non avrebbe neppure il tempo o l’opportunità di produrre rifiuti”.
Questa sentenza d’appello emanata dalla Commissione Tributaria Regionale mette dunque in evidenza che i locali accessori alle abitazioni come i garage, le cantine e i solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani.



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