News Fatti e protagonisti

“Piacere, mi chiamo Tares”

Con il decreto Salva Italia viene introdotta la TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi.

Non c’è speranza che venga rinviata, visto che molte norme per applicare la Tares da subito sono state votate nella legge di Stabilità. Due le novità più importanti, la prima delle quali sta proprio nel valore della tassa, necessariamente alta perchè deve finanziare interamente il servizio di igiene ambientale, ma anche di illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, verde pubblico e tutti gli altri “servizi indivisibili”.

L’altra novità dell’imposta è rappresentata dal fatto che non sarà pagata solo da proprietari di immobili ma da tutti coloro che “occupano o detengono locali o aree scoperte”. Quindi non solo case, ma anche negozi, uffici, capannoni. Il calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80%.

In tutto i cittadini italiani pagheranno un miliardo di euro all’anno, che lo Stato ha già calcolato nel prossimo bilancio, decurtatondoli automaticamente ai comuni dai trasferimenti del 2013.

Un aumento medio per i comuni del 20%, mentre Confcommercio ha stimato un aggravio medio del 293% sugli esercizi commerciali.

La disciplina per l’applicazione del tributo viene demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni – siano contenute nel decreto stesso.

I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell’economia e del Ministro dell’ambiente. Tale regolamento si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato

Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

– abitazioni con unico occupante;

– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

– locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

– abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;

– fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste:

– per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;

– relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa;

– nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;

– altre deliberate dal Consiglio comunale (sotto forma di riduzioni ed esenzioni).

Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

“Piacere, mi chiamo Tares” ultima modifica: 2013-01-04T19:00:33+01:00 da Salvatore Pisciotta
Altri contenuti riguardanti:

1 commento